CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

(ai sensi dell’art. 2, comma 1, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431)

 

L’anno 2015 nel mese di …. il giorno ….. tra i signori:

……..; denominato per brevità “Locatore”.

CONCEDE IN LOCAZIONE A

………; denominata per brevità “Conduttore”,

che accetta per sé l’unità immobiliare sita nel Comune di …… (MO) Via …… composta da:

appartamento al piano ….. composto da …..

il tutto individuato al N.C.E.U del Comune di ……, Foglio ……:

Mappale ….., sub…., Cat. …., cl. …., vani ….., R.C. Euro ….

L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del Conduttore ed eventuali conviventi futuri dovranno essere segnalati al Locatore. L’immobile si presenta al momento della consegna in buono stato d’uso, da tinteggiare e arredato di cucina.

  1. DURATA – Il contratto avrà la durata di anni QUATTRO dal ……. al ……, e si intenderà rinnovato per anni quattro nell’ipotesi in cui il Locatore non comunichi al Conduttore, almeno sei mesi prima della scadenza, disdetta del contratto motivata ai sensi dell’art. 3 c.1 Legge 9.12.1998 n. 431, da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata AR, contenete la specificazione – a pena di nullità – del motivo invocato. Il Conduttore ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno SEI mesi prima della data di recesso e rilascio dell’immobile. Al Locatore saranno comunque dovuti i canoni e gli oneri accessori maturati sino alla data di recesso. A carico del Conduttore l’imposta di registro per il recesso del contratto.  Al termine della seconda scadenza del contratto, ove le parti abbiano attivato il rinnovo a nuove condizioni, ai sensi dell’art.2 c.1 L.431/98, la locazione sarà disciplinata da un nuovo contratto.
  1. CANONE – Il canone annuo viene fissato in Euro …… (euro ……/00) da pagarsi in 12 (Dodici) rate mensili anticipate di Euro …. (euro …./00) da corrispondere al Locatore a mezzo bonifico bancario il giorno … di ogni mese. Sono a carico del conduttore le spese relative al godimento dell’oggetto locato. Il conduttore si obbliga ad osservare e fare osservare ai suoi familiari conviventi il regolamento interno dello stabile e le delibere assembleari. Il Locatore intenda aderire alla CEDOLARE SECCA di conseguenza non verrà applicato il normale adeguamento ISTAT, e non sarà dovuta l’imposta di registro come da art.3 del decreto legislativo 23/2011.
  2. GARANZIE – A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal presente contratto, il Conduttore versa al Locatore, che con la firma del presente ne rilascia quietanza, deposito cauzionale infruttifero, di Euro …. (euro …/00) pari a n. 3 mensilità. Il deposito cauzionale verrà restituito al termine del rapporto contrattuale, previa verifica dello stato dell’immobile e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Se la stima di eventuali danni arrecati all’immobile supererà la somma versata a titolo di deposito cauzionale, il Conduttore si impegna a reintegrarla.
  3. DOVERI DEL CONDUTTORE – Il Conduttore si obbliga, inoltre, a pagare le relative quote condominiali di competenza redatte dall’amministratore di condominio, comprese le spese di pulizia, luce e alle forniture degli altri servizi comuni. Il Conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli e di averla trovata di proprio gradimento, in buon stato ed adatta all’uso convenuto e di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Si impegna a consegnarla nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile, ove esistente, e ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. Tutte le riparazioni di cui agli art. 1576 e 1609 c.c.  sono a carico del Conduttore, che dovrà provvedervi con tempestività. Il Locatore potrà sostituirsi al Conduttore in caso di inadempienza di quest’ultimo e ciò con diritto di rimborso entro 20 gg. dalla richiesta delle spese sostenute. Il Conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del Locatore. Quanto alle eventuali migliorie e addizioni che venissero comunque eseguite, anche con la tolleranza del Locatore, questo avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi espressamente il Conduttore sin d’ora. In caso contrario, il Conduttore avrà l’obbligo – a semplice richiesta del Locatore, anche nel corso della locazione – della rimessa in pristino a proprie spese. Il Conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Il Conduttore esonera espressamente il Locatore per ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli dal fatto doloso o colposo degli altri inquilini o di terzi in genere. Il conduttore si impegna, una volta all’anno, a far verificare a persone specializzate, a sue cure e spese, come nei termini di legge in materia, tutti gli impianti a funzionamento a gas, e dovrà richiedere agli addetti ai controlli di verifica le relative certificazioni di conformità alle norme vigenti. Tale documentazione dovrà essere conservata e consegnata al locatore semplice richiesta. Se tali controlli non fossero effettuati dal conduttore, essi saranno effettuati dal locatore trattenendo le spese dal deposito cauzionale.
  1. INADEMPIMENTI DEL CONDUTTORE – Ai sensi dell’art. 5 della L. 392/78 le parti convengono che il mancato pagamento del canone, oltre il ventesimo giorno della scadenza convenuta, costituisce grave inadempimento, come previsto dall’art. 1455 e 1457 cod. civ. e, conseguentemente, produrrà la risoluzione del presente contratto per fatto e colpa del Conduttore. L’immobile é locato ad uso esclusivo di abitazione del Conduttore, che si impegna a non mutarne la destinazione pattuita, nemmeno parzialmente. L’inadempimento di tale obbligazione produrrà la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. ed il Locatore potrà far valere il suo diritto alla risoluzione dal giorno in cui ne avrà preso conoscenza. In ottemperanza alla legge 31.12.1996, n.675, le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati in relazione ad adempimenti connessi con la locazione.
  2. MODIFICHE CONTRATTUALI – Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla L. 09.12.1998 n. 431, alle disposizioni del codice civile, alla L. 27.07.1978 n. 392, e comunque alle norme vigenti ad agli usi locali.
  3. FORO COMPETENTE – Per qualsiasi controversia in ordine all’esecuzione del presente contratto viene tra le parti convenuta la competenza esclusiva del foro di Modena.

     8 . PRIVACY- Il conduttore autorizza la locatrice a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione agli adempimenti connessi al rapporto di locazione.

Letto, approvato e sottoscritto